Conferenza stampa del Consiglio federale sull’iniziativa popolare “per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile”

Berna, 21.10.2008 - Discorso della Consigliera federale Widmer-Schlumpf del 21 ottobre 2008, Centro media del Palazzo federale. Vale il testo parlato.

Signore e Signori

il 30 novembre 2008 saremo chiamati a votare sull'iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile».

L'iniziativa è stata lanciata dall'associazione «Marche Blanche» e propone di sancire nella Costituzione federale un nuovo articolo, dal tenore seguente: «L'azione penale e la pena per i reati sessuali e di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili». I promotori dell'iniziativa intendono impedire che i criminali pedofili restino impuniti a causa della prescrizione dei reati commessi. Inoltre sono convinti che l'imprescrittibilità possa dissuadere altri potenziali autori dal commettere reati e quindi proteggere meglio i bambini dalla violenza sessuale.

Consiglio federale e Parlamento comprendono le esigenze formulate dall'iniziativa e riconoscono che esprime una profonda preoccupazione. Ai promotori dell'iniziativa va riconosciuto il merito di aver attirato la nostra attenzione sulla necessità di legiferare. Infatti, un bambino che subisce abusi sessuali da parte di un adulto ha sovente bisogno di molti anni per rompere il silenzio e denunciare il proprio aggressore. In questi casi i termini di prescrizione vigenti possono essere troppo brevi per svolgere un procedimento penale e punire l'autore del reato.

Tuttavia l'iniziativa popolare non è la strada giusta per raggiungere l'obiettivo auspicato. Consiglio federale e Parlamento hanno pertanto elaborato un controprogetto indiretto. Esso propone nuove norme sulla prescrizione che tengono conto delle esigenze espresse dai promotori dell'iniziativa e ne eliminano nel contempo le lacune.

Consentitemi di illustrarvi le principali lacune dell'iniziativa popolare.

  • L'articolo costituzionale proposto è difficile da interpretare e applicare, perché contiene due termini imprecisi. Innanzitutto s'intende sancire l'imprescrittibilità per i reati commessi a danno di «fanciulli impuberi». La pubertà dura un certo periodo e si conclude con il raggiungimento della maturità sessuale. Il momento in cui ciò avviene può variare notevolmente a seconda del singolo individuo. Vincolando l'imprescrittibilità al criterio della pubertà si corre il rischio di giudicare in modo diverso casi analoghi che vedono coinvolti fanciulli della stessa età. Questa circostanza è inammissibile e può essere ulteriormente aggravata da problemi insormontabili se, a causa dell'età della vittima, durante il procedimento penale non è possibile dimostrare che essa non avesse ancora raggiunto la pubertà. Inoltre anche l'espressione «reati sessuali o di pornografia» è vaga e non precisa in modo inequivocabile per quali reati varrebbe l'imprescrittibilità. Non è chiaro se sia perseguibile per tutta la vita anche una persona trovata in possesso di materiale di pornografia dura.
  • L'imprescrittibilità richiesta dall'iniziativa è una misura inappropriata. Il diritto penale sancisce termini di prescrizione che variano conformemente alla gravità del reato. Mi rendo conto che ogni vittima di abusi sessuali si sente crollare il mondo addosso. Distinguere fra reati gravi e meno gravi è molto problematico e può essere considerata una semplificazione intollerabile. Ciononostante ritengo giusto che il diritto penale sancisca l'imprescrittibilità soltanto per il genocidio, i crimini di guerra e gli attacchi terroristici. Si tratta, infatti, di reati che rimangono fortemente radicati nella memoria collettiva e che lasciano tracce a vari livelli. Pertanto devono restare punibili per sempre. Gli abusi sessuali su bambini sono reati infami, ma non paragonabili con quanto accaduto in Ruanda, a Srebrenica o l'11 settembre 2001.
  • I promotori dell'iniziativa affermano che il procedimento penale aiuta le vittime a riacquistare la propria stabilità psicologica. Tuttavia finora non esiste nessuno studio che confermi questo effetto terapeutico su cui divergono anche i pareri degli esperti. L'avvio di un procedimento penale e la condanna dell'autore del reato possono sicuramente aiutare una vittima a superare l'accaduto, ma possono rivelarsi anche controproducenti provocando nuovi traumi. Inoltre l'iniziativa popolare suscita erroneamente l'impressione che le autorità giudiziarie e di polizia siano in grado di individuare e condannare gli autori dei reati, anche a distanza di decenni. Col passare del tempo diventa tuttavia sempre più difficile accertare i fatti. Ne possono scaturire assoluzioni per mancanza di prove e il rischio di ridestare la disperazione delle vittime, invece di favorirne la guarigione.
  • Infine è illusorio credere, come fanno i promotori dell'iniziativa, che introducendo l'imprescrittibilità dei reati sessuali si possano prevenire più efficacemente questi crimini. Secondo i criminologi, l'effetto dissuasivo di una norme penale dipende in effetti soprattutto dalla paura più o meno concreta dell'autore di essere punito poco tempo dopo aver commesso il reato. Per i criminali risulta invece molto meno dissuasiva la prospettiva di dover temere a tempo indeterminato l'avvio di un procedimento penale.

Consentitemi ora di illustrare i vantaggi del controprogetto indiretto.
Le nuove norme in materia di prescrizione contenute nel Codice penale e nel Codice penale militare riprendono, in caso di reati sessuali e gravi atti violenti a danno di minori, il termine di prescrizione vigente di 15 anni. In futuro il termine inizierà tuttavia a decorrere soltanto quando la vittima avrà raggiunto la maggiore età. Pertanto una condanna dell'autore del reato è possibile fino a quando la vittima compie 33 anni. In questo modo con le nuove norme sulla prescrizione si risolve il problema principale. Infatti si concede alle vittime tempo sufficiente per liberarsi dal rapporto di dipendenza emotiva ed economica con i loro aggressori e decidere se sporgere denuncia senza essere sottoposti a pressioni. Il termine consente inoltre alle autorità di perseguimento penale di operare in modo efficace e con buone probabilità di successo, riducendo il rischio di errori giudiziari.

Come già spiegato, le nuove norme sulla prescrizione non si applicano soltanto ai reati sessuali, ma anche agli atti violenti gravi a danno di fanciulli. Lesioni gravi possono traumatizzare un bambino tanto quanto abusi sessuali e occorre anche in questi casi molto tempo per riprendersi.

Contrariamente all'iniziativa, il controprogetto distingue fra autori adulti e minorenni. Se l'autore di un reato è minorenne si applicheranno anche in futuro le disposizioni della legge sul diritto penale minorile ed egli potrà essere condannato fino a quando la vittima avrà compiuto 26 anni. Non è necessario sancire un termine di prescrizione più lungo poiché la dipendenza emotiva ed economica è meno forte se l'autore del reato e la vittima sono entrambi minorenni. Inoltre i casi di questo tipo vengono scoperti molto più facilmente, poiché i fatti si svolgono in modo meno occulto e segreto rispetto agli abusi di bambini commessi da adulti. Il diritto penale minorile ha anche lo scopo di consentire ai giovani criminali di reintegrarsi in seno alla società.

Signore e signori, permettetemi di riepilogare i punti principali.
All'iniziativa popolare va riconosciuto il merito di aver attirato l'attenzione dell'opinione pubblica su un problema tuttora irrisolto. Un bambino che subisce abusi sessuali ha spesso troppo poco tempo a disposizione per rendersi conto delle conseguenze positive e negative di una denuncia penale. Ciononostante l'iniziativa popolare non è la soluzione adatta per risolvere questo problema. La sua realizzazione causerebbe gravi difficoltà d'interpretazione e applicazione. Lo scopo dell'iniziativa è lodevole, poiché intende proteggere meglio i bambini. Tuttavia rischia di ottenere l'effetto contrario, deludendo e traumatizzando nuovamente le vittime.

Il controprogetto indiretto costituisce una soluzione efficace ed equilibrata. Le nuove norme sulla prescrizione tengono conto delle esigenze particolari delle giovani vittime, come pure delle reali possibilità di perseguimento penale.
Il Consiglio federale raccomanda pertanto di respingere l'iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile». Le nuove norme sulla prescrizione sono già state approvate dal Parlamento il 13 giugno 2008 e il 2 ottobre il termine di referendum è scaduto inutilizzato. Se l'iniziativa popolare sarà respinta, il Consiglio federale potrà varare immediatamente le nuove norme sulla prescrizione e fornire un contributo importante al rafforzamento della protezione delle vittime.


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