La procedura Dublino

Se un cittadino di uno Stato terzo deposita una domanda d’asilo in Svizzera si determina innanzitutto lo Stato Dublino competente per la procedura d’asilo. Lo si sottopone a un’interrogazione, segnatamente sull’itinerario seguito e sui legami famigliari. È parimenti svolto un confronto dattiloscopico con l’unità centrale Eurodac. In tal modo è possibile stabilire se un richiedente ha già chiesto protezione in un altro Stato Dublino o se da lì è entrato illegalmente nello spazio Dublino. L’interrogazione mira inoltre ad accertare altri fatti come il soggiorno di famigliari stretti in altri Stati Dublino, anche questo un elemento per stabilire la competenza. Se la Svizzera ritiene che la competenza spetti a un altro Stato Dublino, chiede allo stesso di ammettere il richiedente (cosiddetta procedura out). Se nessun altro Stato è competente si avvia l’ordinaria procedura d’asilo nazionale.

Il sistema Dublino poggia sulla reciprocità. Le regole in materia di competenza si applicano naturalmente anche alla Svizzera. Se è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo di un richiedente che ha presentato la propria domanda in un altro Stato Dublino, la Svizzera è tenuta ad ammettere l’interessato (cosiddetta procedura in) e a esaminare la sua domanda d’asilo.

Ultima modifica 01.03.2019

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