Notificazione ad uno Stato estero o ad un'impresa statale estera

Le notificazioni di atti a uno Stato estero o a un'impresa statale estera sottostanno a una procedura speciale: la trasmissione degli atti da notificare ha luogo per la via diplomatica. Secondo l'articolo 16 paragrafo 3 della Convenzione europea del 16 maggio 1972 sull’immunità degli Stati (RS 0.273.1) la notificazione è considerata effettuata al momento in cui gli atti sono stati ricevuti dal Ministero degli Affari esteri. Secondo la pratica, in casi eccezionali, la notificazione può anche essere considerata effettuata al momento in cui gli atti sono stati ricevuti dall'Ambasciata estera (in quanto parte del Ministero degli Affari esteri). Secondo l'articolo 16 paragrafo 4 della Convenzione i termini entro i quali lo Stato deve comparire o esperire rimedi giuridici contro una decisione giudiziaria contumaciale cominciano a decorrere due mesi dopo la data in cui il Ministero degli affari esteri ha ricevuto l’atto. Ciò deve essere preso in considerazione per il computo dei termini.
RS 0.273.1, art. 16

La nota diplomatica che la rappresentanza svizzera indirizza al Ministero degli affari esteri contiene le informazioni summenzionate relative all'esecuzione della notificazione e al computo dei termini. La nota diplomatica della rappresentanza svizzera munita del timbro di ricevuta con data del Ministero degli affari esteri o dell'Ambasciata estera (destinatario della notificazione) vale come attestazione di notificazione.

Secondo la prassi internazionale, questo modo di procedere si applica, per analogia, anche agli Stati non membri della Convenzione europea sull’immunità degli Stati.

Per ragioni d'immunità, questo modo di procedere si applica anche alle notificazioni alle rappresentanze estere (ambasciata, consolato) in Svizzera.

Formalità

Le domande di notificazione vanno inviate all'UFG che provvederà a trasmetterle al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Vanno allegati, in duplice copia:

  • gli atti da notificare;
  • una traduzione degli atti da notificare nella lingua ufficiale dello Stato destinatario.

Atti di procedure d'esecuzione: solo l'esemplare del precetto esecutivo destinato al debitore deve essere trasmesso all'UFG (l'esemplare per il creditore resta presso l'ufficio d'esecuzione).
(Non sono necessari i moduli seguenti: "Domanda all’autorità competente", Domanda di notificazione giusta la CLA65", "Ricevuta"; non è necessaria una legalizzazione o una garanzia di assunzione delle spese).

In considerazione del computo speciale dei termini, la data per la citazione di uno Stato o di un'impresa statale estera a comparire davanti ad un tribunale svizzero deve essere fissata in modo tale che la relativa domanda di notificazione giunga all'UFG al più tardi 4 mesi prima di detta data.

 

Ultima modifica 27.10.2016

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