Miglioramento degli effettivi della protezione civile: il Consiglio federale stabilisce l’entrata in vigore della legge e delle disposizioni esecutive nel 2027
Berna, 21.10.2026 — Al fine di migliorare gli effettivi della protezione civile, il 21 marzo 2025 il Parlamento ha adottato la revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). La legge stabilisce in particolare che le persone che prestano servizio civile sono tenute a prestare parte del proprio servizio in un’organizzazione della protezione civile. L’attuazione di questa revisione richiede l’adeguamento di diverse ordinanze. In gran parte queste modifiche sono di carattere organizzativo e amministrativo e riguardano in primo luogo i Cantoni. Nella sua seduta del 21 ottobre 2026 il Consiglio federale ha approvato questi adeguamenti delle ordinanze e li ha posti in vigore insieme alla revisione parziale della LPPC con effetto dal 1° gennaio 2027.
Da anni gli effettivi della protezione civile sono in calo e l’obiettivo fissato a 72'000 militi non viene più raggiunto: al 1° gennaio 2025, l’effettivo reale ammontava a soli 57'000 militi. Se la tendenza attuale di circa 4'500 reclutamenti ogni anno si protrarrà, entro il 2030 l’effettivo totale diminuirà fino a raggiungere i 50'000 militi circa. Per gestire catastrofi, situazioni d’emergenza e un conflitto armato è fondamentale che la protezione civile disponga di effettivi sufficienti. I Cantoni e i comuni sono in grado di proteggere la loro popolazione in maniera adeguata solo se hanno a disposizione effettivi sufficienti.
Al fine di migliorare gli effettivi della protezione civile, nel marzo del 2025 il Parlamento ha adottato una revisione parziale della LPPC. Per attuare questa revisione il Consiglio federale ha quindi effettuato gli adeguamenti necessari dell’ordinanza sulla protezione civile, dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile, dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS nonché dell’ordinanza sull’equipaggiamento personale dei militari.
Il servizio civile sostiene la protezione civile
Con le modifiche proposte il Consiglio federale mette in atto in particolare la misura prevista dalla LPPC secondo cui le persone che devono prestare servizio civile sono obbligate a prestare servizio di protezione civile se una carenza di effettivi non può essere compensata tra i Cantoni. L’impiego in un’organizzazione di protezione civile è considerato un impiego di servizio civile nel quadro dell’obbligo di prestare servizio civile. Per questi servizi, le organizzazioni della protezione civile sono considerate istituti d’impiego del servizio civile.
Saranno disciplinati più in dettaglio soprattutto le procedure d’impiego nonché i diritti e i doveri delle persone che prestano servizio civile in un’organizzazione della protezione civile. Come per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile, anche in sede di assegnazione delle persone che prestano servizio civile verranno tenuti in considerazione principalmente il luogo di residenza e la lingua che parlano.
Il progetto contiene inoltre disposizioni esecutive relative all’effettivo regolamentare, alla compensazione della carenza di effettivi e all’istruzione di base. Saranno così disciplinati, tra gli altri, i criteri per la definizione dell’effettivo regolamentare e i casi in cui le persone che prestano volontariamente servizio di protezione civile possono ottenere una riduzione della durata dell’istruzione di base.
Il progetto entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.
- Conferenza stampa del Consiglio federale del 5 novembre 2025: Miglioramento degli effettivi della protezione civile: il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione per le disposizioni esecutive
Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Ordinanza sulla protezione civile
Modifica dell’ordinanza sulla protezione civile – Rapporto sui risultati
Modifica della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile e dell’ordinanza sulla protezione civile – Commento