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Comunicato stampaPubblicato il 6 maggio 2026

Entrata in vigore dell’ordinanza sull’interoperabilità tra i sistemi d’informazione Schengen/Dublino

Bern, 06.05.2026 — Nella seduta del 6 maggio 2026 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore l’ordinanza sull’interoperabilità tra i sistemi d’informazione Schengen/Dublino il 12 giugno 2026. I sistemi d’informazione dell’Unione europea potranno così essere consultati in modo più efficace, con un conseguente potenziamento della sicurezza della Svizzera e dell’intero spazio Schengen.

Le autorità di polizia, di controllo dei confini e di migrazione possono già oggi accedere ai sistemi d’informazione dell’Unione europea (UE) tra cui il sistema d’informazione visti, il sistema di ingressi/uscite, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, la banca dati centrale delle impronte digitali nel settore dell’asilo, il sistema d’informazione Schengen nonché determinate banche dati di Interpol. Visto che questi sistemi al momento non sono collegati tra loro, ogni singolo sistema d’informazione deve essere consultato separatamente.

In futuro basterà effettuare un’unica consultazione, grazie alla soluzione informatica offerta dall’UE per garantire l’interoperabilità dei sistemi. Questa soluzione è costituita da quattro componenti: il portale di ricerca europeo (ESP), l’archivio comune di dati di identità (CIR), il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) e il rilevatore di identità multiple (MID). Queste componenti entreranno in funzione in modo scaglionato presumibilmente entro il 2028.

Basi giuridiche per l’interoperabilità su scala europea

L’interoperabilità costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Per trasporla nel diritto svizzero, il Consiglio federale adotta, oltre alle modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, l’ordinanza sull’interoperabilità tra i sistemi d’informazione Schengen/Dublino (O-IOSD).

Nell’O-IOSD il Consiglio federale stabilisce quali autorità possono accedere ai sistemi d’informazione e per quali finalità è lecito consultare le informazioni. I sistemi potranno essere consultati non solo per identificare una persona, ma anche per rilevare identità multiple e fittizie, nonché ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. L’ordinanza disciplina inoltre le modalità di registrazione, rettifica e cancellazione delle informazioni nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino da parte delle autorità di polizia, di controllo dei confini e di migrazione.

Durante la procedura di consultazione relativa al progetto di ordinanza sono pervenuti 35 pareri: 11 partecipanti hanno rinunciato esplicitamente a esprimersi, 23 hanno pronunciato un parere favorevole e uno ha respinto il progetto. La procedura di consultazione non ha comportato sostanziali modifiche al contenuto del progetto.

Oltre all’emanazione dell’O-IOSD, occorre anche adeguare l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) e l’ordinanza VIS (OVIS). Le modifiche di queste due ordinanze sono di mera natura tecnica.

Tabella di marcia

Le basi legali per l’applicazione dell’O-IOSD sono già entrate in vigore nel giugno 2025. Per garantire che la Svizzera sia pronta, a livello sia tecnico che giuridico, per la messa in funzione progressiva dell’interoperabilità da parte dell’UE, l’O-IOSD e le modifiche dell’OASA e dell’OVIS entreranno in vigore il 12 giugno 2026 contemporaneamente alle basi giuridiche del patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo.

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