Il Consiglio federale intende recepire il nuovo regolamento UE sul rimpatrio
Berna, 28.10.2026 — Il nuovo regolamento dell’Unione europea (UE) sul rimpatrio disciplina il rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente nello spazio Schengen. Le pertinenti procedure vengono uniformate e velocizzate in tutti gli Stati Schengen. Il 28 ottobre 2026 il Consiglio federale ha adottato il nuovo regolamento con riserva dell’approvazione nazionale. Porrà in consultazione i necessari adeguamenti di legge e l’approvazione del recepimento a fine gennaio 2027.
In quanto Stato associato a Schengen, la Svizzera si è impegnata a recepire gli sviluppi vincolanti del diritto di Schengen. Il nuovo regolamento UE disciplina il rimpatrio forzato e volontario di cittadini di Stati terzi che soggiornano irregolarmente nello spazio Schengen e contiene una serie di nuovi elementi rispetto alla direttiva vigente.
Gli Stati Schengen possono ad esempio riconoscere su base volontaria una decisione di allontanamento di un altro Stato Schengen ed eseguirla in sua vece se la persona in questione si trova sul loro territorio. Se dispongono di un diritto di soggiorno in uno Stato terzo, le persone allontanate possono inoltre essere trasferite in modo forzato in tale Stato.
Il trasferimento forzato è pure possibile in presenza di un accordo in materia di ritorni con uno Stato terzo. Per questo tipo di rinvio occorre che siano escluse violazioni dei diritti umani o del principio di non respingimento. Il nuovo regolamento permette agli Stati Schengen di creare cosiddetti centri di rimpatrio (return hubs) al di fuori dello spazio Schengen.
Obbligo di offrire consulenza e programmi in materia di ritorno
Il nuovo regolamento UE consente di registrare e pubblicare nel sistema d’informazione Schengen (SIS), rendendoli in tal modo visibili per gli altri Stati Schengen, gli elementi essenziali di una decisione di allontanamento. Inoltre, può essere ordinata la carcerazione amministrativa se vi è il rischio che le persone allontanate si rendano irreperibili. La durata massima della carcerazione amministrativa è raddoppiata da sei a dodici mesi e può essere prorogata fino a due anni.
Il nuovo regolamento precisa pure gli obblighi di collaborazione delle persone in procedura di ritorno e consente di emanare divieti d’entrata che in linea di principio possono durare fino a dieci anni e, a determinate condizioni, anche oltre. Gli Stati Schengen, infine, sono obbligati a offrire una consulenza in materia di ritorno e a garantire l’accesso a programmi di aiuto al ritorno.
Il Parlamento decide di approvare il regolamento e di procedere agli adeguamenti di legge
La maggior parte delle disposizioni del nuovo regolamento sono direttamente applicabili in Svizzera. Alcune disposizioni richiedono invece adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e della legge sull’asilo (LAsi). A fine gennaio 2027 il Consiglio federale porrà in consultazione questi adeguamenti e l’approvazione del recepimento.