Autorizzazione politica

Autorizzazione politica


Se sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato politico, le autorità di perseguimento penale possono procedere alle indagini soltanto se ricevono il nullaosta del Consiglio federale. Di norma il Consiglio federale acconsente alle indagini. Rifiuta l’autorizzazione soltanto in casi eccezionali, quando si tratta di tutelare gli interessi preponderanti del Paese. Il Consiglio federale non decide tuttavia se sia stato effettivamente commesso un reato. Tale decisione spetta infatti sempre alle autorità di perseguimento penale.

Che cos’è un’autorizzazione politica?

Per perseguire reati politici, le autorità inquirenti necessitano del nullaosta del Consiglio federale – la cosiddetta autorizzazione. Nella maggior parte dei casi, il Consiglio federale la concede. Può tuttavia rifiutarla in casi eccezionali per tutelare gli interessi del Paese, che devono prevalere sull’interesse pubblico al perseguimento penale. In questi casi eccezionali gli articoli 302 del Codice penale e 66 della legge sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP) permettono di derogare al principio della separazione dei poteri.

Esempio: il 28 aprile 2021 il Consiglio federale ha negato l’autorizzazione al perseguimento penale nei confronti dell’ex consigliere federale Moritz Leuenberger. In un’intervista, quest’ultimo si era espresso sulla prassi della Svizzera relativa al pagamento di un riscatto in caso di sequestri di persona. Tuttavia, il Consiglio federale non ha autorizzato il procedimento penale, al fine di impedire che divenissero di pubblico dominio informazioni sulla sua strategia in caso di sequestri di persona. La pubblicazione di tali informazioni avrebbe infatti ostacolato notevolmente la cooperazione futura con altri Paesi. Rifiutando l’autorizzazione, il Consiglio federale ha tutelato gli interessi preponderanti del Paese, ma non ha giudicato se Leuenberger ha violato o meno il segreto d’ufficio. Tale questione resta irrisolta.

Che cosa significa la concessione o il rifiuto dell’autorizzazione?

Il Consiglio federale non valuta mai se un atto sia punibile o meno. Se il Consiglio federale concede l’autorizzazione, l’autorità inquirente può avviare il procedimento penale e continuare a indagare in modo autonomo. In caso contrario l’autorità inquirente non può indagare.

Chi decide concretamente in merito all’autorizzazione?

Il Consiglio federale ha delegato la decisione sul rifiuto o la concessione dell’autorizzazione al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Nei casi in cui sono in gioco le relazioni con l’estero, il DFGP decide dopo aver sentito il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). I casi di particolare importanza possono essere sottoposti al Consiglio federale.

Quando è necessaria un’autorizzazione politica?

Il Codice penale (CP) sancisce che per perseguire i reati di cui al suo titolo sedicesimo che compromettono le relazioni con gli Stati esteri è necessaria l’autorizzazione del Consiglio federale. Sono considerati reati politici pure altri reati, anche se la legge non li designa espressamente come tali. Nel caso concreto il criterio decisivo è se siano in gioco gli interessi del Paese. Ciò può essere il caso in particolare per i reati di cui al titolo tredicesimo del CP (Dei crimini o dei delitti conto lo Stato e la difesa nazionale).

Un reato può essere o meno considerato politico a seconda del contesto. Quando, nel 2020, intendeva indagare in merito a presunte violazioni della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI), il Ministero pubblico della Confederazione ha chiesto l’autorizzazione del Consiglio federale a causa della dimensione politica del caso. Di regola, i reati previsti da questa legge non sono tuttavia considerati reati politici.

I reati più frequenti

  • Art. 185 CP: Presa d’ostaggio per costringere autorità straniere a fare, omettere o tollerare un atto
  • Art. 270 CP: Offese agli emblemi svizzeri
  • Art. 271 CP: Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (elusione dell’assistenza giudiziaria)
  • Art. 272 CP: Spionaggio politico
  • Art. 273 CP: Spionaggio economico
  • Art. 277 CP Falsificazione di un ordine di marcia (caso bagatellare)
  • Art. 296 CP: Oltraggio a uno Stato estero
  • Art. 298 CP: Offese agli emblemi di uno Stato estero

Statistica delle procedure d’autorizzazione 2011 - 2021

  Domande di cui casi bagatellari Concessione Rifiuto DFGP Consiglio federale Consultazione DFAE
2011 6 2 6 0 5 1 2
2012 9 2 7 2 9 0 5
2013 9 1 9 0 8 1 4
2014 7 1 6 1 7 0 6
2015 11 4 11 0 10 1 4
2016 9 2 9 0 9 0 4
2017 10 1 10 0 10 0 2
2018 9 2 9 0 9 0 4
2019 6 2 5 1 6 0 4
2020 6 2 5 1 6 0 4
2021 12 3 10.5 1.5 11 1 4

Ultima modifica 18.11.2022

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