La legge e l'ordinanza sulle armi disciplinano l'acquisto e il possesso di armi (armi da fuoco, da taglio o da punta ecc.). Chi intende acquistare un'arma deve aver compiuto 18 anni e non essere interdetto. Non devono inoltre esservi indizi che esporrà a pericolo se stesso o terzi (come nel caso di persone che soffrono di una dipendenza o che hanno già minacciato qualcuno con un'arma). Non deve infine essere iscritto nel casellario giudiziale a causa di una condanna per reati di carattere violento o pericoloso oppure per crimini o delitti commessi ripetutamente.
Le armi sono suddivise in tre categorie in funzione della loro pericolosità: armi vietate, armi soggette ad autorizzazione e armi soggette a dichiarazione. Per acquistare armi da fuoco per il tiro a raffica, cosiddette armi «vietate», occorre un'autorizzazione eccezionale rilasciata dall'autorità cantonale competente. Per acquistare delle armi «soggette ad autorizzazione» occorre un permesso d'acquisto di armi, mentre le armi «soggette a dichiarazione» possono essere vendute e acquistata soltanto mediante un apposito contratto scritto.
Il competente ufficio cantonale delle armi del Cantone di domicilio dell’acquirente registra tutti gli acquisti di armi in una banca dati elettronica. Sono registrati le generalità e i dati relativi all’arma.
Contatto/informazioni: DFGP.
La direttiva CE sulle armi fissa gli standard minimi per il maneggio di armi da fuoco in seno agli Stati dello spazio Schengen. Disciplina inoltre l'acquisizione di armi da fuoco, la loro registrazione nei sistemi d'informazione elettronici e la procedura da applicare per l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco. In Svizzera tale direttiva è stata trasposta in occasione dell'adesione all'Accordo di Schengen. La legislazione svizzera sulle armi è pertanto equiparabile al diritto sulle armi degli Stati Schengen.
Contatto/informazioni: DFGP.
Sì, se ne occupa l'ufficio delle armi competente del Cantone di domicilio dell'acquirente. Al momento dell’acquisto esso registra in un sistema d'informazione elettronico le generalità dell'alienante e dell'acquirente, nonché i dati relativi all'arma da fuoco. I dati registrati sono ripresi dai permessi d'acquisto, dalle autorizzazioni eccezionali e dai contratti scritti. In caso di necessità i Cantoni si scambiano questi dati.
Contatto/informazioni: DFGP.
L'acquisto illegale di armi da fuoco non può mai essere escluso a priori, né in Svizzera, né altrove. Le acquisizioni legali sono soggette a controlli precisi. Per acquistare legalmente un'arma da fuoco occorre prima chiedere all'ufficio delle armi competente del Cantone di domicilio il rilascio di un'autorizzazione eccezionale (per l'acquisto di armi «soggette ad autorizzazione» come le armi per il tiro a raffica) o di un permesso d'acquisto di armi (per le armi «soggette a dichiarazione» come le pistole). Chi acquisisce un’arma da caccia e per il tiro sportivo, deve inviare all’ufficio cantonale delle armi del proprio Cantone di domicilio una copia del contratto contenente le generalità dell’alienante e dell’acquirente, le loro firme e i dati relativi all’arma. Chi viola questa norma rischia una multa o una pena detentiva fino a cinque anni.
Contatto/informazioni: DFGP
Le esercitazioni durante e al di fuori del servizio garantiscono costantemente un uso responsabile e corretto dell’arma. L'arma personale è uno degli elementi base per garantire la disponibilità di un esercito affidabile. Essa è una prova del legame e della fiducia tra il nostro Stato e i suoi cittadini. I militari che ricevono un’arma dell’esercito sono stati sottoposti a un controllo per accertare il loro potenziale di minaccia.
Contatto/informazioni: DDPS.
I militari sono in possesso di un'arma che è regolata secondo le loro caratteristiche personali. La custodia a domicilio dell'arma personale e l'obbligo del tiro fuori del servizio permettono, durante i corsi di ripetizione, di utilizzare in altro modo questo tempo prezioso pari a circa una giornata, che può quindi essere impiegato per raggiungere altri obiettivi d’istruzione e d’intervento. Poiché l'esercito conta attualmente 120 000 militari, i giorni utilizzabili sono pertanto 120 000. Il deposito obbligatorio dell'arma personale negli arsenali causerebbe infine costi elevati.
Contatto/informazioni: DDPS
Il numero delle armi da fuoco che si trovano nelle case svizzere può soltanto essere stimato. Questo è dovuto al fatto che la legge sulle armi e il sistema di autorizzazione e di controllo da essa introdotto sono in vigore soltanto dal 1999. Si presume che circa due milioni di armi siano in possesso di privati, oltre la metà delle quali sono armi dell’esercito vecchie (circa 900 000) e ancora in uso (circa 260 000). Nei sistemi d'informazione cantonali figurano circa 600 000 armi. Si suppone quindi che circa 240 000 armi non siano registrate.
Contatto/informazioni: DFGP
Anche nei Paesi limitrofi il numero delle armi da fuoco si basa come in Svizzera su delle stime. Il fatto che in Svizzera la densità di armi è probabilmente maggiore rispetto agli Stati confinanti è dovuto alla storia e alla tradizione del nostro Paese. Da sempre i militari prosciolti dal servizio possono ottenere in proprietà la loro arma personale, anche se ormai necessitano di un permesso d'acquisto di armi e l'acquisto viene registrato. Da alcuni anni il numero di armi dell’esercito cedute in proprietà è vistosamente in calo, soprattutto da quando anche per tali armi è stato introdotto l’obbligo del permesso d’acquisto.
Contatto/informazioni: DFGP
Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST) nel 2009 55 omicidi e tentati omicidi su 236 sono stati perpetrati con armi da fuoco, provocando la morte di 24 persone. Per quanto riguarda i suicidi, l’UST dispone di una panoramica completa del 2008 da cui emerge che 239 suicidi su 1313, cioè il 18,2 per cento, sono stati commessi con un’arma da fuoco. Il 30,1 per cento delle persone in questione è deceduto per avvelenamento e il 23,0 per cento per impiccagione. Nel 1998 l’arma da fuoco era il mezzo più utilizzato per commettere il suicidio, infatti, i 413 casi registrati corrispondevano al 30,1 per cento. Considerando le cifre assolute ma anche le percentuali, i suicidi commessi con le armi da fuoco sono diminuiti negli ultimi dieci anni. Nello stesso periodo anche il numero complessivo delle persone decedute per l’uso di un’arma da fuoco è diminuito da 466 (1998) a 259 (2008). Rispetto al numero complessivo di 3160 incidenti, suicidi e omicidi, nel 2008 il numero dei casi in cui è stata usata un’arma da fuoco era nettamente inferiore al 10 per cento.
I dati dell’UST sono disponibili all’indirizzo:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/02/dos/03.html
Contatto/Informazioni: DFGP
Le statistiche più recenti dell’Ufficio federale di statistica (UST) dimostrano che nel 2009 nel 17 per cento dei casi il suicidio è stato commesso usando un’arma da fuoco; i mezzi usati con più frequenza sono: pistola (21 %), arma da pugno (20 %) e arma militare (9 %). L’arma militare è quindi stata usata in circa l’1,5 per cento dei suicidi.
Nel 2009 i 236 omicidi commessi con un’arma da fuoco hanno provocato la morte di 24 persone: in 23 casi è stata usata un’arma da pugno e in 1 caso un’arma da fuoco lunga. Sono disponibili informazioni più dettagliate all’indirizzo:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/02/dos/03.Document.139174.xls
Secondo una statistica speciale allestita dall’UFS sugli omicidi riconducibili alla violenza domestica, nel periodo fra il 2000 e il 2004 sono state registrate complessivamente 1067 vittime, di cui 381 sono decedute. Il 35,6 per cento è stato colpito con armi da punta, il 34,2 per cento con armi da fuoco. Il rapporto, redatto soltanto in tedesco, è disponibile all’indirizzo:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.Document.83618.pdf
Contatto/informazioni: DFGP
A fine novembre 2010 nelle case si trovavano, come parte dell’equipaggiamento personale, 181 872 fucili d’assalto 90, 4983 fucili d’assalto 57 e 26 890 pistole 75.
Contatto/informazioni: DDPS
Si constata un vistoso calo.Nel 2004 sono state cedute in proprietà 31 915 armi (fucili d’assalto e pistole), l’anno successivo 20 891. Nel 2006 è stato riscontrato un ulteriore calo dato che il numero di armi cedute in proprietà è sceso a 8540 e nel 2009 a 7038. Il notevole calo è dovuto all’inasprimento delle condizioni di tiro e all’obbligo del permesso d’acquisto di armi introdotto il 1° gennaio 2010. Da allora pare che il calo sia ancora più vistoso.
Contatto/informazioni: DDPS
Il Parlamento, il Consiglio federale e il DDPS hanno ordinato le seguenti misure:
- Chi lo desidera, può depositare l'arma personale gratuitamente e senza indicazione di motivi presso un arsenale (centro logistico dell'esercito).
- Prima di consegnargli l'arma personale, viene accertato se il militare è potenzialmente violento e non deve pertanto ricevere in dotazione alcun'arma.
- I militari non ricevono più le munizioni tascabili.
- I quadri dell'esercito sono tenuti a segnalare ai loro superiori i militari che denotano un potenziale di violenza o un'inclinazione al suicidio.
- Terzi, autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché medici o psicologi curanti o giudicanti possono segnalare se sussistono indizi per ritenere che un militare possa utilizzare l'arma personale in modo abusivo.
- I comandanti di circondario possono ritirare preventivamente l'arma personale dei militare se sussistono indizi riguardo a un uso abusivo dell'arma personale.
- Per la custodia a domicilio, la culatta del fucile d'assalto deve essere tenuta sotto chiave separatamente dal resto dell'arma.
- Chi, al proscioglimento dal servizio militare, intende ricevere in proprietà l'arma personale deve essere in possesso di un permesso d'acquisto di armi e soddisfare quindi i presupposti sanciti dalla legge.
- I giovani tiratori possono portare a casa il fucile d'assalto solo se è privo di culatta.
- I giovani tiratori non sono autorizzati a portare a casa la pistola.
- Questa serie di misure riduce considerevolmente il rischio di abusi, ma non garantisce una sicurezza assoluta. Neanche l'approvazione dell'iniziativa consentirebbe tuttavia di raggiungere un livello di sicurezza totale.
Contatto/informazioni: DDPS
L’esercito registra tutte le armi dei militari e di coloro a cui l’arma è ceduta in proprietà al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. Vengono registrate indicazioni in merito alla persona e all’arma. Inoltre, dal 1° gennaio 2010 anche i Cantoni di domicilio registrano nei sistemi d’informazione cantonali la cessione in proprietà di armi dell’esercito. Infatti, da tale data la cessione è soggetta al permesso d’acquisto di armi.
Contatto/informazioni: DDPS
Tutti i militari obbligati al tiro, fino al grado di primo tenente compreso, devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio. Nel 2009 il loro numero ammontava a 172 816. Le cifre per il 2010 non sono ancora note.
Contatto/informazioni: DDPS
Documenti
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Sondererhebung zu Tötungsdelikten mit Fokus häuslicher Gewalt
Bundesamt für Statistik (BFS)
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Enquête spéciale sur les homicides, axée sur les cas de violence domestique
Office fédéral de la statistique (OFS)
(Questo documento non è disponibile in italiano) -
Statistische Informationen zu Waffengewalt
Bundesamt für Statistik (BFS)
-
Informations statistiques concernant la violence des armes
Office fédéral de la statistique (OFS)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Basi legali
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Legge sulle armi
(RS 514.54)
-
Ordinanza sulle armi
(RS 514.541)
Ultima modifica 18.05.2020
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