Il diritto vigente permette soltanto alle persone sposate di adottare il figlio del coniuge o un figlio di terzi. Oggi, in seguito ai mutamenti intervenuti nella società, esistono tuttavia molteplici forme di famiglia. Secondo le statistiche più recenti del 2012 in più di 25 000 economie domestiche i figli sono cresciuti da coppie conviventi di fatto. Con la revisione del diritto in materia di adozione, il Consiglio federale intende tenere conto di questi mutamenti e rafforzare il bene degli adottati.
Estensione dell’adozione del figliastro
Nell’interesse dell’adottando l’adozione del figliastro sarà possibile, oltre che per le coppie sposate, anche per le coppie vincolate da unione domestica registrata. Ciò permette di eliminare le disparità di trattamento e proteggere sotto il profilo giuridico il rapporto tra il minore e il patrigno o la matrigna. Come le coppie sposata, queste coppie devono poter integrare del tutto il figliastro nella propria famiglia e prevedere misure in caso di morte del genitore biologico. Il Consiglio federale propone la stessa soluzione anche per le coppie di fatto etero- od omosessuali.
Riduzione dell’età minima a 28 anni
Il Consiglio federale prevede inoltre un allentamento delle condizioni d’adozione. Sia per l’adozione congiunta che per l’adozione singola, la revisione propone di abbassare l’età minima degli aspiranti all’adozione da 35 a 28 anni e la durata minima della relazione della coppia adottante da 5 a 3 anni. Determinante per il calcolo di tale periodo sarà la durata dell’economia domestica comune. Il Consiglio federale propone inoltre di flessibilizzare determinate condizioni d’adozione, alle quali si potrà derogare se lo richiede il bene dell’adottando. Sarà ad esempio possibile derogare alla condizione dell’età minima.
Allentamento del segreto dell’adozione
Oltre a rendere più flessibili le condizioni d’adozione, il Consiglio federale intende anche allentare il segreto dell’adozione. I genitori biologici che hanno dato in adozione il loro figlio e che successivamente lo cercano o desiderano ricevere informazioni su di lui, potranno conoscere le sue generalità, a condizione che il figlio maggiorenne o capace di discernimento vi acconsenta. Per i minori è necessario anche il consenso dei genitori adottivi. Per contro, già con il diritto vigente il figlio adottivo ha il diritto di conoscere le proprie origini senza che i genitori biologici debbano previamente acconsentire all’informazione. Le pertinenti domande devono essere valutate dall’autorità cantonale competente per la procedura d’adozione.
Documenti
- Risultati della procedura di consultazione (PDF, 349 kB, 05.06.2020)
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Messaggio
(FF 2015 793)
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Progetto
(FF 2015 859)
Ultima modifica 28.11.2014
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