Cognome dopo il matrimonio
No, il cognome non cambia automaticamente. Se non viene dichiarato alcun cognome coniugale, ciascun coniuge conserva il cognome da nubile o celibe oppure il cognome (o il doppio cognome ufficiale) acquisito da un matrimonio o da un’unione domestica precedenti.
Se conservano ciascuno il proprio cognome, gli sposi devono determinare il cognome da dare ai figli (v. 3.2).
Se decidono di mantenere il proprio cognome, gli sposi devono determinare quale dei due cognomi da nubile o celibe assumeranno i figli. Possono essere esentati da quest’obbligo presentando una richiesta motivata (p. es. perché non desiderano figli o per l’età avanzata della sposa).
Il cognome dei figli deve essere determinato prima della celebrazione del matrimonio in Svizzera dinanzi all’ufficiale dello stato civile o alla rappresentanza svizzera all'estero. Se il matrimonio si celebra all’estero, questa scelta deve essere fatta al più tardi alla consegna dei documenti del matrimonio alla rappresentanza svizzera all'estero, entro sei mesi dalla celebrazione.
Se il cognome è stato determinato in occasione del matrimonio, entro un anno dalla nascita del primo figlio i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da nubile o celibe dell’altro genitore. Se non hanno deciso in occasione del matrimonio, i genitori devono determinare il cognome quando annunciano la nascita del primo figlio. Questa scelta sarà definitiva.
Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età al momento del matrimonio può essere cambiato soltanto con il suo consenso, che può dare in tutti gli uffici dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera competente.
Gli sposi possono dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler assumere uno dei loro cognomi attuali come cognome coniugale. Gli sposi residenti all’estero possono fare la dichiarazione alla rappresentanza svizzera all'estero.
I figli comuni porteranno a loro volta questo cognome. Il cognome dei figli che hanno compiuto il dodicesimo anno di età al momento del matrimonio può essere cambiato soltanto con il loro consenso, che possono dare in tutti gli uffici dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera competente.
Gli sposi possono scegliere di voler portare come cognome coniugale quello da nubile o celibe di uno dei due.
Se il matrimonio si celebra in Svizzera, la dichiarazione va fatta dinanzi all’ufficiale dello stato civile incaricato della procedura preparatoria o della celebrazione, al più tardi in occasione del matrimonio.
Se il matrimonio si celebra all’estero, la dichiarazione va fatta alla rappresentanza svizzera o all’autorità cantonale di vigilanza dello stato civile, al più tardi al momento di consegnare i documenti del matrimonio. L’autorità cantonale di vigilanza dello stato civile si pronuncia sul riconoscimento del matrimonio e sul cognome. Se uno degli sposi è cittadino svizzero, la competenza spetta all’autorità di vigilanza del suo luogo d’attinenza, mentre per le coppie di nazionalità straniera è competente l’autorità di vigilanza del loro domicilio.
Se il matrimonio si celebra all’estero e occorre un certificato di capacità matrimoniale svizzero, la dichiarazione va fatta all’ufficio dello stato civile del luogo d’attinenza del coniuge svizzero.
In caso di nuovo matrimonio, si conserva d’ufficio il cognome o doppio cognome portato in precedenza, anche se derivante da un matrimonio precedente. Fino al momento del matrimonio, è possibile dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome da nubile o celibe. Se il matrimonio si prepara all’estero, è possibile fare la dichiarazione alla rappresentanza svizzera.
Celebrato il nuovo matrimonio, è necessario presentare una domanda per riprendere il cognome da nubile o celibe. Si trova in una situazione particolare chi ha cambiato cognome in seguito a un matrimonio precedente celebrato prima del 1° gennaio 2013 e porta ancora questo cognome al momento del nuovo matrimonio. In tal caso è possibile dichiarare in qualsiasi momento all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome da nubile o celibe.
Se il matrimonio si celebra all’estero e si desidera riprendere il cognome da nubile o celibe, la dichiarazione va fatta al più tardi al momento della consegna dei documenti del matrimonio alla rappresentanza svizzera all'estero, ma comunque entro 6 mesi dalla celebrazione.
Le persone coniugate possono portare un cognome d’affinità per esprimere la loro unione. Non si tratta di un cognome ufficiale poiché non figura negli atti dello stato civile, ma è possibile utilizzarlo nel quotidiano e farlo iscrivere nel documento d'identità facendo domanda all’autorità competente per il loro rilascio.
Cognome dopo il divorzio
Se in occasione del matrimonio un coniuge ha cambiato cognome, lo conserverà anche in caso di divorzio o vedovanza. Tuttavia, è possibile riprendere il proprio cognome da nubile o celibe (v. 3.8).
In assenza di un nuovo matrimonio, è possibile dichiarare in qualsiasi momento all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il nome da nubile o celibe. In caso di residenza all’estero, è possibile fare la dichiarazione alla rappresentanza svizzera competente.
Cognome dopo l’unione domestica registrata
Dal 1° luglio 2022 l’unione domestica registrata non è più possibile in Svizzera: le coppie dello stesso sesso possono unirsi in matrimonio.
Le unioni domestiche registrate costituite all'estero dopo il 1° luglio 2022 sono riconosciute come tali, se equivalenti a quelle previste dal diritto svizzero. Non è possibile convertirle in matrimonio, ma gli interessati hanno la possibilità di sposarsi in Svizzera. Se è retto dal diritto svizzero, il cognome è determinato secondo le disposizioni del Codice civile. Per maggiori informazioni sui cognomi possibili, si rimanda alle domande 3.1 a 3.6 sul riconoscimento dell’unione domestica in Svizzera e alle domande 3.7 e 3.8 sul suo scioglimento.
Le unioni domestiche costituite fino al 30 giugno 2022 possono essere mantenute o convertite in matrimonio. Se mantenute, si applicano le disposizioni della legge sull’unione domestica registrata in materia di cognome, analoghe a quelle applicabili agli sposi. In caso di scioglimento, le disposizioni in materia di cognome degli sposi si applicano per analogia (v. 3.7 e 3.8).
Cognome dei figli
Alla nascita del primo figlio i genitori possono sceglierne il cognome se in occasione del riconoscimento da parte del padre (v. 4.2 e 4.10 [pubblicate]) hanno anche chiesto l’autorità parentale congiunta presso l’ufficio dello stato civile (v. 4.15 [pubblicata]). Il cognome scelto sarà indicato nell’annuncio della nascita. All’estero, il cognome può essere dichiarato alla rappresentanza svizzera competente. Il figlio non riconosciuto prima della nascita assume il cognome della madre, sola detentrice dell’autorità parentale.
Dopo la nascita del primo figlio, se il padre lo riconosce all’ufficio dello stato civile (v. 4.3 e 4.4 [pubblicate]), è possibile chiedere al contempo l’autorità parentale congiunta con la madre (v. 4.15 [pubblicata]) e dichiarare che il figlio porterà il cognome del padre. Se non decidono al momento della nascita, i genitori hanno tempo un anno per dichiarare insieme all’ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome del padre. All’estero, la dichiarazione può essere fatta alla rappresentanza svizzera competente.
Tutti i figli portano lo stesso cognome: quello della madre o quello del padre che li ha riconosciuti se per i figli è stato scelto il suo cognome.
Al figlio che non possiede la cittadinanza svizzera o risiede all’estero possono applicarsi disposizioni di diritto estero. Per maggiori informazioni, conviene rivolgersi all’ufficio dello stato civile competente per il riconoscimento dei figli o alla rappresentanza svizzera competente.
Al momento del riconoscimento il padre, assieme alla madre, può dichiarare all’ufficio dello stato civile che eserciteranno l’autorità parentale congiunta (v. 4.15 [pubblicata]). Se si tratta del primo figlio in comune, è possibile dichiarare in questa occasione di aver optato per il cognome del padre. I genitori che non decidono subito hanno un anno per dichiarare insieme il cognome scelto all’ufficiale dello stato civile. Il cognome scelto sarà assunto da tutti i figli in comune, una volta riconosciuti dal padre.
Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso, che può dare in tutti gli uffici dello stato civile in Svizzera e presso la rappresentanza svizzera competente.
Al figlio che non possiede la cittadinanza svizzera o risiede all’estero possono applicarsi disposizioni di diritto estero. Per maggiori informazioni, conviene rivolgersi all’ufficio dello stato civile competente per il riconoscimento dei figli o alla rappresentanza svizzera competente.
Il cognome scelto per il primo figlio in comune sarà assunto dai suoi fratelli e sorelle, una volta riconosciuti dal padre (v. anche 3.10 e 3.11).
I figli di genitori sposati che portano cognomi diversi ricevono il cognome da nubile o celibe di uno dei genitori, scelto in occasione del matrimonio.
In tal caso, nell’anno successivo alla nascita del primo figlio è ancora possibile dichiarare insieme di voler dare ai figli il cognome dell’altro coniuge. La dichiarazione può essere fatta presso l’ufficio dello stato civile o la rappresentanza svizzera competente. Se in occasione del matrimonio non hanno fatto alcuna scelta, i genitori devono dichiarare il cognome del figlio per iscritto quando ne annunciano la nascita all’ufficio dello stato civile.
Il cognome scelto sarà assunto da tutti gli altri figli nati dallo stesso matrimonio.
Il cognome dei figli che hanno compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il loro consenso, che possono dare in tutti gli uffici dello stato civile in Svizzera e presso la rappresentanza svizzera competente.
Al figlio che non possiede la cittadinanza svizzera o risiede all’estero possono applicarsi disposizioni di diritto estero. Per maggiori informazioni sui possibili cognomi e le dichiarazioni da fare, conviene rivolgersi all’ufficio dello stato civile che celebra il matrimonio o documenta la nascita o alla rappresentanza svizzera competente.
Il diritto svizzero non prevede la possibilità di dare ai figli un doppio cognome composto dal cognome da celibe/nubile dei due genitori. Per maggiori informazioni, vedi 3.13.
Al figlio che non possiede la cittadinanza svizzera o risiede all’estero possono applicarsi disposizioni di diritto estero. Per maggiori informazioni sui possibili cognomi e le dichiarazioni da fare, conviene rivolgersi all’ufficio dello stato civile che celebra il matrimonio o documenta la nascita o alla rappresentanza svizzera competente.
Il figlio porterà il cognome coniugale scelto dai genitori.
Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età al momento del matrimonio può essere cambiato soltanto con il suo consenso, che può dare in tutti gli uffici dello stato civile in Svizzera e presso la rappresentanza svizzera competente.
Il cognome scelto per il primo figlio sarà assunto da tutti gli altri figli nati dallo stesso matrimonio.
Nome dei figli
I genitori coniugati scelgono insieme il nome/i nomi del figlio. Lo stesso vale se il figlio è stato riconosciuto dal padre e i genitori hanno deciso prima della nascita di esercitare l’autorità parentale congiunta. Altrimenti la decisione spetta alla madre, purché abbia l’autorità parentale esclusiva.
È possibile scegliere liberamente il nome o i nomi da dare al proprio figlio, purché non vengano lesi i suoi interessi. L’ufficiale dello stato civile può rifiutare nomi inappropriati.
Annunciata la nascita all’ufficio dello stato civile, i nomi scelti sono definitivi. Possono essere modificati o corretti solamente su domanda formale di cambiamento di nome.
Cittadinanza dei figli
Il figlio di genitori svizzeri avrà la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome (v. 3.10 a 3.15). Se il cognome del figlio minorenne cambia, cambia anche la sua cittadinanza.
Se solo uno dei genitori è cittadino svizzero, il figlio ha la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale di questo genitore, anche se non ne porta il cognome.
Ultima modifica 28.03.2024