L’iscrizione nel registro degli avvocati presuppone l’ottenimento di un diploma di master - La Riforma di Bologna richiede l’adeguamento della legge sugli avvocati

Berna, 26.10.2005 - Mercoledì il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione della legge sugli avvocati. Per iscriversi nei registri cantonali degli avvocati sarà necessario aver concluso studi in diritto presso un’università svizzera, con l’ottenimento di un diploma di master o di una licenza. I Cantoni sono tuttavia tenuti ad ammettere al praticantato i titolari di un diploma di bachelor. In tal modo si tiene conto dell’introduzione del modello di Bologna nelle università svizzere.

La revisione prevede anche tre modifiche minori. Innanzitutto, l'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati sarà subordinata alla conclusione di un'assicurazione contro le conseguenze della responsabilità professionale dell’avvocato. Finora la conclusione di un simile contratto era una mera regola professionale, come ad esempio l’obbligo di diligenza. Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali saranno obbligate a segnalare all'autorità di vigilanza gli avvocati che non adempiono le condizioni personali per l'esercizio della professione, tra cui figurano ad esempio il fatto di avere l’esercizio dei diritti civili, non aver subito condanne penali la cui iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale e non essere gravato da attestati di carenza di beni. La condizione dell’assenza di una condanna penale sarà adeguata alle nuove norme in materia di casellario giudiziale.

Con il modello di Bologna in due cicli, in futuro gli studenti delle università svizzere termineranno i loro studi con un cosiddetto bachelor o master invece che con l’attuale licenza. Di norma, il bachelor è acquisito dopo tre anni, il master dopo un altro anno e mezzo di studio. Finora 45 Paesi (tra cui la Svizzera) hanno firmato la Dichiarazione di Bologna, che comporta una ristrutturazione degli studi universitari e dei diplomi universitari in Europa permettendo in tal modo una miglior comparabilità.


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Ultima modifica 30.01.2024

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